Con una modifica al D.Lgs 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale diventeranno sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Non si tratta, pertanto, della creazione di un Tribunale ad hoc, quanto piuttosto della estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Nella specie, il citato art. 2 del D.L. 1/2012, ha integralmente riscritto l’art. 3 del D.lgs. 168/2003, prevedendo che le sezioni specializzate saranno competenti per tutto il contenzioso relativo alle attività economiche.
Il testo previgente alla modifica, invece, limitava la competenza delle Sezioni alle controversie aventi a oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, modelli di utilità, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.
Le nuove Sezioni, quindi, saranno altresì competenti a conoscere delle cause in materia di class-action, previste e regolate dall’art. 140 - bis del D.Lgs. 206/2005 (è stato, infatti, inserito un nuovo comma 4 all’art. 140 – bis), nonché di quelle relative alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, per le seguenti controversie: - tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; - relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; - di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; - tra soci e società; - in materia di patti parasociali; - contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; - aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; - relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico (artt. 2359, co. 1, n. 3), 2497-septies e 2545-septies c.c.); - relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in sostanza per gli aspetti concernenti l’esecuzione del contratto).
Il Tribunale delle imprese dovrebbe quindi avere un impatto positivo sulla durata del contenzioso di sua competenza, rendendolo più snello e celere, almeno sulla carta. Tuttavia, non mancano le dolenti note: instaurare un procedimento dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di imprese costerà estremamente caro. Il D.L. “liberalizzazioni”, infatti, ha, quadruplicato il Contributo Unificato dovuto dai cittadini, ai fini dell’instaurazione dei giudizi. Evidentemente, il Governo mira a scoraggiare la litigiosità nei Tribunale, indirizzandola, su binari alternativi, quali la conciliazione e l'arbitrato. Si segnala, in chiusura, che le nuove regole contenute nel D.L. 1/2012, si applicheranno ai giudizi instaurati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (25 gennaio 2012).







