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Lunedì 13 Febbraio 2012

È legittima la doppia contribuzione previdenziale del socio amministratore di srl

Come noto, l’art. 1, comma 203, Legge n. 662/96, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (c.d. Gestione IVS commercianti), per gli esercenti attività commerciali di cui alla Legge n. 613/66. Da tale disposizione discende pertanto l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti anche per i soci lavoratori di srl operanti nel settore commerciale. I contributi dovuti a tale Gestione devono essere corrisposti sul reddito d’impresa dichiarato dalla società (risultante quindi dal mod. UNICO SC), attribuito al socio in ragione della relativa quota di partecipazione. Va evidenziato che nel comma 208 del citato art. 1 è prevista una particolare disposizione, a carattere derogatorio, in base alla quale: “qualora i soggetti … esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

Dall’1.1.96, l’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, ha istituito la c.d. Gestione separata INPS, ossia l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alla quale sono obbligati ad iscriversi: “i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 [ora art. 50] del testo unico delle imposte sui redditi … nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 49 [ora art. 50, comma 1, lett. c-bis] del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio”. Di conseguenza alla Gestione separata INPS devono risultare iscritti, tra l’altro, i soggetti di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, ossia gli amministratori di società, al fine di assoggettare a contribuzione i compensi percepiti.

In caso di svolgimento di una duplice attività lavorativa l’obbligo contributivo sussiste ancorché per l’altra attività sia già prevista una forma di tutela assicurativa. Ciò non determina comunque una duplicazione della contribuzione in quanto l’obbligo contributivo è parametrato sulla base dei compensi percepiti per ciascuna distinta attività. Così, ad esempio, un lavoratore dipendente per il quale il datore di lavoro corrisponde i relativi contributi previdenziali, iscritto alla Gestione separata INPS per l’attività di amministratore di una società, corrisponde i relativi contributi sui compensi percepiti per tale ulteriore attività. La compresenza delle due diverse Gestioni previdenziali ha fatto sorgere la questione in merito ai soci di srl commerciali che, oltre a prestare il proprio lavoro con carattere di abitualità e prevalenza nella società, rivestono al contempo anche il ruolo di amministratori della stessa percependo, per quest’ultima attività, uno specifico compenso.

In particolare si è posto il dubbio circa l’applicabilità a tali soggetti della disposizione di cui al citato comma 208 con la conseguente iscrizione all’una o all’altra Gestione a seconda dell’attività prevalentemente svolta ovvero se nei loro confronti operi invece l’obbligo di doppia iscrizione, ossia alla Gestione commercianti in relazione all’attività di lavoro e alla Gestione separata per l’attività di amministratore. A tale proposito, nel corso degli anni l’INPS, la dottrina e la giurisprudenza hanno assunto posizioni discordanti.

La Corte Costituzionale si è pronunciata, relativamente alla disposizione di cui al D.L. n. 78/2010, con la recente sentenza 26.1.2012, n. 15, riconoscendo la legittimità costituzionale.

Nella sentenza in esame è riconosciuta la facoltà del Legislatore di emanare disposizioni di interpretazione autentica, se dirette ad attribuire alla norma un significato già in essa contenuto. Nel caso di specie, l’interpretazione fornita con l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 non ha introdotto elementi innovativi rispetto alla formulazione normativa, “ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario” ed è giustificata dalla necessità di garantire certezza applicativa all’art. 1, comma 208, Legge n. 662/96, oggetto di notevole contrasto in giurisprudenza, come peraltro affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17076/2011, superando il precedente orientamento espresso nella pronuncia n. 3240/2010.

Secondo la Corte Costituzionale, inoltre, in merito alla questione in esame, essendo ravvisabile l’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, va riconosciuta al Legislatore la possibilità di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica. Sul punto la Corte così si esprime: “la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo … tale soluzione ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi di indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge”.


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