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Lunedì 13 Febbraio 2012

L’indicazione nella dichiarazione annuale IVA delle cessioni di beni in transito

Il transito costituisce un regime doganale che consente la circolazione di merci, sotto il controllo doganale, da una località all’altra dell’Unione europea, con il beneficio della sospensione dei dazi doganali e delle imposte nazionali.

In particolare, il regime doganale di transito può essere comunitario o comune.

Il regime di transito comunitario consente la circolazione di merci, in sospensione dei dazi doganali e delle imposte nazionali, tra due punti del territorio doganale dell’Unione Europea. Il transito comunitario può, altresì, essere “interno” o “esterno” a seconda della tipologia delle merci interessate (comunitarie o non) e del territorio attraversato dal trasporto.

In particolare:

  • con il transito comunitario “esterno” vengono trasferite merci che non sono originarie o in libera pratica nell’Unione (merci “estere”) o merci destinate ad essere esportate o riesportate fuori del territorio doganale comunitario;
  • si ha transito comunitario “interno” laddove siano interessate merci comunitarie e venga attraversato uno Stato terzo (ad esempio, la Svizzera).

L’applicazione del regime di transito alle merci comunitarie si realizza solo nelle ipotesi in cui siano espressamente previste:

  • merci in attraversamento/dirette/provenienti da Paesi EFTA;
  • merci dirette verso la Repubblica di San Marino (con esclusione di quelle italiane, assoggettate ad un regime fiscale di scambio) e il Principato di Andorra;
  • merci dirette/provenienti/scambiate tra le parti delle Comunità non rientranti nel territorio fiscale di quest’ultima (Isole Åland, Isole Canarie, Isole Normanne, Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Monte Athos e Riunione).

Il transito comune, invece, è un regime doganale per il trasporto di merci tra la Comunità e i paesi EFTA (Svizzera – che comprende, ai soli fini doganali, il Principato del Liechtenstein – Norvegia e Islanda) nonché tra gli stessi paesi EFTA. In queste ipotesi, per effetto di speciali accordi, il regime del transito comunitario viene esteso anche a tali trasporti.

Il regime doganale in questione consente di far circolare merci, con un sistema di facile ed economico utilizzo, senza che sia necessario assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro della Comunità (dazi doganali, IVA, accise e altri oneri).

La sospensione delle imposte e dei diritti doganali impone, tuttavia, al soggetto che usufruisce del regime doganale di transito, la prestazione di una garanzia, la quale può essere prestata per una sola operazione (garanzia isolata) o per tutte le operazioni realizzate dall’obbligato nel limite dell’importo di riferimento (garanzia globale). Vi sono poi delle ipotesi in cui, in presenza di determinate circostanze, la garanzia può essere ridotta o, addirittura, essere oggetto di dispensa.

Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui vengano ceduti beni in regime doganale di transito che si trovano fisicamente in Italia, si ha un’operazione non rilevante nel territorio dello Stato. Nonostante l’operazione sia fuori dal campo di applicazione dell’IVA, il cedente deve emettere fattura (art. 21, comma 6, del decreto IVA) con indicazione della norma e cioè, in questo caso, “art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972”.

Le cessioni di beni in regime doganale di transito devono essere, inoltre, riportate in dichiarazione annuale IVA, nel rigo VE32,  tra le operazioni non imponibili attive che non possono essere utilizzate per la formazione del “plafond”. Tali operazioni, infatti, pur concorrendo alla formazione del volume di affari, non rilevano ai fini del “plafond”. Gli acquisti relativi a tali operazioni di cessione, per i quali l’imposta non è detraibile, devono, infine,  essere riportate nel rigo VF14 del quadro VF, concernente “altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali”.


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